Impianti aeraulici in Lombardia: ora è legge. Cosa cambia per chi gestisce edifici e attività

01 Set Impianti aeraulici in Lombardia: ora è legge. Cosa cambia per chi gestisce edifici e attività

A giugno avevamo anticipato sul nostro sito la direzione intrapresa dalla Regione Lombardia in materia di controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici.

Oggi possiamo aggiornare quel quadro: il percorso normativo si è concluso.

Con la Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entrata in vigore il 4 luglio 2026, è stato introdotto nella L.R. 33/2009, il Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, il nuovo articolo 59-bis, dedicato alle “Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva”.

Quello che qualche mese fa indicavamo come un cambio di prospettiva è quindi oggi parte del quadro normativo regionale.

Ma è importante chiarire subito un punto: la novità non significa che tutti gli impianti debbano essere automaticamente sanificati.

Il principio è un altro, ed è quello sul quale insistiamo da tempo: conoscere le condizioni reali dell’impianto, valutare il rischio igienico-sanitario e, sulla base dei risultati, definire controlli, manutenzioni ed eventuali interventi necessari.

Cosa prevede il nuovo articolo 59-bis

La norma riguarda il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria negli ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio.

Il titolare è tenuto ad adottare le misure tecniche necessarie a garantire la salubrità dell’aria trattata e a sottoporre l’impianto a ispezioni tecniche periodiche, finalizzate alla verifica delle condizioni igieniche delle superfici interne.

Accanto alle ispezioni, la norma introduce un altro elemento fondamentale: la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto.

Una valutazione che deve tenere conto di elementi concreti, tra cui:

  • La tipologia di attività svolta;
  • Il livello di affollamento degli ambienti;
  • Le caratteristiche dell’impianto;
  • La normativa vigente.

È proprio sulla base di questa valutazione che devono essere definiti controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, garantendo un’adeguata tracciabilità delle attività svolte.

Quali strutture sono obbligate ad adeguarsi

In base al testo dell’art. 59-bis della L.R. 33/2009, introdotto dalla L.R. 17/2026 ed entrato in vigore il 4 luglio 2026, l’obbligo di adeguamento non è limitato a specifici codici ATECO, ma riguarda il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, sia di nuova installazione sia già in esercizio.

Il criterio di riferimento è quindi la presenza di un impianto di condizionamento, termoventilazione o ventilazione all’interno di ambienti chiusi frequentati da persone.

Le categorie di strutture maggiormente interessate possono essere suddivise in quattro macro-settori.

1. Luoghi di lavoro e uffici

Tutte le aziende private e pubbliche dotate di sistemi di ventilazione o climatizzazione centralizzati, tra cui:

  • Uffici pubblici e privati;
  • Sedi aziendali e direzionali;
  • Istituti bancari e assicurativi.

2. Strutture ricettive e della ristorazione (Horeca)

Ambienti caratterizzati da un elevato ricambio e affollamento di utenti:

  • Hotel, alberghi e resort;
  • Ristoranti, bar e fast-food;
  • Strutture ricettive extralberghiere con impianti centralizzati.

3. Strutture sanitarie e socio-sanitarie

Ambienti a rischio biologico e infettivo elevato, nei quali la qualità dell’aria assume una particolare rilevanza:

  • Ospedali e cliniche private;
  • Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
  • Ambulatori e studi medici/odontoiatrici.

4. Edifici pubblici, scolastici e per lo spettacolo

Luoghi ad alta densità di occupazione o frequentati da soggetti vulnerabili:

  • Scuole, asili e università;
  • Teatri, cinema e auditorium;
  • Centri commerciali, negozi e grandi magazzini;
  • Palestre e centri sportivi al chiuso.

La platea interessata è quindi particolarmente ampia. Il punto determinante non è tuttavia l’appartenenza a una specifica categoria merceologica, ma la presenza di un impianto aeraulico che convoglia aria negli ambienti indoor.

Il punto centrale: valutare prima di intervenire

È probabilmente questo l’aspetto più importante della nuova disposizione.

La gestione igienica di un impianto aeraulico non può essere ridotta a una sanificazione eseguita automaticamente secondo una scadenza prestabilita.

Il nuovo quadro normativo pone al centro la valutazione del rischio.

Significa partire dallo stato effettivo dell’impianto, verificarne le condizioni igieniche e considerare le caratteristiche dell’edificio, dell’attività e delle persone che frequentano gli ambienti.

Solo dopo questa fase è possibile definire correttamente cosa fare e con quale periodicità.

In alcuni casi potrà essere necessario intervenire sull’impianto; in altri sarà sufficiente programmare controlli e attività manutentive. La frequenza e la tipologia degli interventi devono quindi essere coerenti con il livello di rischio individuato.

Prima conoscere, poi decidere come intervenire.

È una logica di manutenzione preventiva e predittiva che Cointec applica da tempo nella gestione dell’igiene aeraulica.

Ispezioni, valutazione e tracciabilità: cosa deve organizzare il titolare

La norma individua tre elementi che diventano centrali nella gestione dell’impianto.

Il primo è la conoscenza delle sue condizioni igieniche, attraverso ispezioni tecniche periodiche.

Il secondo è la valutazione del rischio igienico-sanitario, costruita sulle caratteristiche specifiche della struttura e dell’impianto.

Il terzo è la tracciabilità.

Controlli, ispezioni e attività di manutenzione devono essere documentati in modo da ricostruire nel tempo la gestione dell’impianto e le eventuali azioni intraprese.

Non si tratta quindi soltanto di “fare manutenzione”, ma di costruire un sistema di gestione ordinato e documentato.

Quali sono i documenti minimi da conservare

In caso di controlli da parte degli ispettori ATS, il titolare dell’attività deve poter dimostrare la tracciabilità delle procedure adottate per la prevenzione e la gestione del rischio dell’impianto aeraulico.

La documentazione assume quindi un ruolo centrale. In particolare, il fascicolo relativo all’impianto deve comprendere:

1. Relazione di Valutazione del Rischio Igienico-Sanitario

È il documento che analizza le caratteristiche specifiche dell’impianto e del contesto nel quale opera.

Deve comprendere:

  • La descrizione tecnica dettagliata dell’impianto, con schemi, planimetrie, punti di presa d’aria e di emissione;
  • L’analisi dei fattori di criticità, considerando la tipologia di attività svolta, il livello medio di affollamento e la destinazione d’uso dei locali;
  • La stima del potenziale rischio microbiologico e particellare.

2. Registro degli Interventi e delle Manutenzioni

Rappresenta la memoria storica dell’impianto e permette di ricostruire nel tempo le attività effettuate.

Deve riportare:

  • Le date e gli esiti delle ispezioni tecniche, visive e strumentali eseguite sulle condotte e sulle Unità di Trattamento Aria (UTA);
  • I verbali e i certificati relativi agli interventi di pulizia, sanificazione o bonifica eventualmente effettuati;
  • Le date di sostituzione o manutenzione dei filtri dell’aria;
  • Gli interventi eseguiti sulle diverse componenti dell’impianto.

Il Registro deve essere costantemente aggiornato e disponibile in caso di verifica.

3. Rapporti di prova e analisi di laboratorio

Quando le verifiche sull’impianto prevedono campionamenti, devono essere conservati anche:

  • I rapporti di prova microbiologici;
  • I risultati dei campionamenti effettuati sulle superfici interne;
  • Gli eventuali test sulla carica batterica o fungina dell’aria convogliata;
  • La documentazione relativa ai laboratori che hanno effettuato le analisi.

4. Attestazioni di qualifica degli operatori

La documentazione deve permettere di verificare anche le competenze professionali di chi è intervenuto sull’impianto.

Devono quindi essere conservati i certificati e gli attestati di formazione specifica delle imprese esterne incaricate e del personale addetto alle attività di ispezione e manutenzione.

5. Integrazione nel DVR aziendale, quando applicabile

Nei contesti che rientrano nella disciplina della sicurezza sul lavoro, la documentazione relativa al rischio igienico-sanitario dell’impianto aeraulico deve essere coordinata con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, nel quadro degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

A chi affidare ispezioni e interventi: i requisiti da verificare

Un altro elemento da non trascurare riguarda le caratteristiche dell’impresa e dei professionisti ai quali vengono affidate le attività sull’impianto.

La qualità dell’intervento non dipende infatti soltanto dalle operazioni eseguite, ma anche dalla competenza di chi le realizza e dalla possibilità di documentarle correttamente.

Tra i requisiti indicati per le imprese specializzate rientrano:

Abilitazioni previste dal D.M. 37/2008

L’impresa deve essere formalmente abilitata a operare sugli impianti tecnologici. In particolare, la visura camerale deve riportare l’abilitazione prevista dal D.M. 37/2008, Lettera C, relativa agli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione.

Qualifiche professionali del personale tecnico

Per le attività specialistiche sugli impianti aeraulici assumono particolare rilevanza le competenze specifiche degli operatori.

Tra le qualifiche di settore figurano:

  • ASCS – Air Systems Cleaning Specialist, per gli specialisti nella pulizia e sanificazione dei sistemi di distribuzione dell’aria;
  • CVI – Certified Ventilation Inspector, per gli ispettori qualificati nella valutazione video-ispettiva e tecnica degli impianti;
  • Operatore/Responsabile dell’Igiene, categorie A e B, secondo le qualifiche previste dalle Linee Guida per la manutenzione predittiva degli impianti di climatizzazione.

Gli standard operativi e formativi di riferimento comprendono quelli sviluppati da AIISA – Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici e NADCA – National Air Duct Cleaners Association.

Certificazioni aziendali

Tra le certificazioni organizzative di riferimento rientra la ISO 9001, con campo di applicazione specifico relativo alle attività di ispezione, pulizia e sanificazione di impianti aeraulici e UTA.

Prodotti utilizzati

Quando vengono effettuati interventi di bonifica o sanificazione, detergenti e disinfettanti devono essere adeguatamente identificati e accompagnati dalla relativa documentazione.

In particolare, i prodotti destinati alla disinfezione devono essere registrati presso il Ministero della Salute come Presidi Medico Chirurgici (PMC) o autorizzati come Biocidi, con le relative schede tecniche e di sicurezza.

Cosa deve rilasciare l’azienda al termine dei lavori

La tracciabilità non termina con l’esecuzione dell’intervento.

Al termine delle attività, l’azienda specializzata deve fornire la documentazione tecnica utile a registrare quanto eseguito e i relativi risultati.

Il fascicolo può comprendere:

  • Il report fotografico e video dello stato interno delle condotte, con documentazione prima e dopo l’intervento;
  • Il certificato relativo all’idoneità igienico-sanitaria dell’impianto e alla corretta esecuzione della bonifica;
  • Gli esiti degli eventuali campionamenti microbiologici effettuati da laboratori accreditati;
  • I verbali tecnici degli interventi eseguiti;
  • Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati.

Questi elementi confluiscono nella storia documentale dell’impianto e permettono al titolare di mantenere aggiornata la tracciabilità delle attività.

Cosa succede in caso di mancato rispetto degli obblighi

La gestione documentale e tecnica assume particolare importanza anche in caso di controlli.

Nei luoghi di lavoro, la mancata valutazione del rischio biologico/ambientale e la mancata manutenzione degli impianti di aerazione possono intersecare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il quadro riportato nella documentazione di riferimento prevede:

  • Arresto da 3 a 6 mesi per il Datore di Lavoro;
  • Oppure ammenda pecuniaria da 3.071 a 7.862 euro.

Sul versante sanitario regionale, l’inosservanza delle disposizioni può inoltre comportare sanzioni amministrative pecuniarie, variabili in funzione della gravità della violazione e della tipologia di struttura, indicate generalmente in un intervallo compreso tra 1.000 e 6.000 euro.

Accanto all’aspetto sanzionatorio possono essere adottati provvedimenti finalizzati al ripristino delle condizioni richieste.

Tra questi:

  • Verbale di prescrizione, con indicazione di un termine entro il quale produrre la documentazione mancante ed effettuare le verifiche o gli interventi richiesti;
  • Nei casi più gravi, sospensione cautelativa dell’attività o interdizione dell’utilizzo dell’impianto fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla produzione della documentazione necessaria.

Il punto, tuttavia, non è attendere un controllo per verificare la propria situazione. Una gestione strutturata consente di conoscere preventivamente lo stato dell’impianto e di intervenire sulle eventuali criticità in modo programmato.

Dalla fotografia dell’impianto a un piano di controllo

Come si traduce tutto questo operativamente?

Il primo passo è conoscere l’impianto.

Sopralluoghi tecnici, ispezioni delle Unità di Trattamento Aria e delle reti aerauliche, videoispezioni e, quando necessari, campionamenti microbiologici e particellari consentono di raccogliere dati sul suo effettivo stato igienico.

Da questa fotografia iniziale è possibile sviluppare una valutazione del rischio igienico-sanitario e definire un piano di sorveglianza proporzionato alle caratteristiche della struttura.

Il risultato non dovrebbe essere una sequenza indistinta di interventi, ma un percorso:

  • Verifica dello stato dell’impianto;
  • Valutazione del rischio;
  • Definizione delle priorità;
  • Pianificazione dei controlli;
  • Monitoraggio nel tempo;
  • Intervento, quando le condizioni rilevate lo richiedono.

È anche il principio alla base di strumenti di gestione e tracciabilità come Airlog, pensati per conservare nel tempo la storia dell’impianto e delle attività effettuate.

Cosa fare oggi

L’entrata in vigore della L.R. 17/2026 non dovrebbe essere letta come un invito a programmare indiscriminatamente interventi di sanificazione.

Per chi gestisce un edificio o un’attività, il punto di partenza è molto più concreto: sapere in quali condizioni si trovano i propri impianti e verificare come ne viene attualmente gestito e documentato il rischio igienico-sanitario.

Da qui è possibile individuare eventuali criticità, verificare la completezza della documentazione, accertarsi delle qualifiche dei soggetti incaricati e costruire un piano di controllo coerente con le caratteristiche reali dell’impianto.

Cointec opera da quasi trent’anni nel settore dell’igiene aeraulica e affianca aziende, strutture e gestori nelle attività di verifica, valutazione, prevenzione e monitoraggio.

Il nuovo quadro normativo lombardo rafforza un principio che guida da tempo il nostro approccio: la corretta gestione di un impianto aeraulico non parte dalla sanificazione, ma dalla conoscenza.

Conoscere lo stato dell’impianto permette di valutare il rischio. Valutare il rischio permette di pianificare. E pianificare permette di intervenire, quando necessario, in modo consapevole, documentato e proporzionato.



Cointec e il servizio CoolClean presso lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Center

Cointec Srl
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Maggiori informazioni riguardo la Privacy