01 Set Impianti aeraulici in Lombardia: ora è legge. Cosa cambia per chi gestisce edifici e attività

A giugno avevamo anticipato sul nostro sito la direzione intrapresa dalla Regione Lombardia in materia di controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici.
Oggi possiamo aggiornare quel quadro: il percorso normativo si è concluso.
Con la Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entrata in vigore il 4 luglio 2026, è stato introdotto nella L.R. 33/2009, il Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, il nuovo articolo 59-bis, dedicato alle “Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva”.
Quello che qualche mese fa indicavamo come un cambio di prospettiva è quindi oggi parte del quadro normativo regionale.
Ma è importante chiarire subito un punto: la novità non significa che tutti gli impianti debbano essere automaticamente sanificati.
Il principio è un altro, ed è quello sul quale insistiamo da tempo: conoscere le condizioni reali dell’impianto, valutare il rischio igienico-sanitario e, sulla base dei risultati, definire controlli, manutenzioni ed eventuali interventi necessari.
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ToggleCosa prevede il nuovo articolo 59-bis
La norma riguarda il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria negli ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio.
Il titolare è tenuto ad adottare le misure tecniche necessarie a garantire la salubrità dell’aria trattata e a sottoporre l’impianto a ispezioni tecniche periodiche, finalizzate alla verifica delle condizioni igieniche delle superfici interne.
Accanto alle ispezioni, la norma introduce un altro elemento fondamentale: la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto.
Una valutazione che deve tenere conto di elementi concreti, tra cui:
- La tipologia di attività svolta;
- Il livello di affollamento degli ambienti;
- Le caratteristiche dell’impianto;
- La normativa vigente.
È proprio sulla base di questa valutazione che devono essere definiti controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, garantendo un’adeguata tracciabilità delle attività svolte.
Quali strutture sono obbligate ad adeguarsi
In base al testo dell’art. 59-bis della L.R. 33/2009, introdotto dalla L.R. 17/2026 ed entrato in vigore il 4 luglio 2026, l’obbligo di adeguamento non è limitato a specifici codici ATECO, ma riguarda il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, sia di nuova installazione sia già in esercizio.
Il criterio di riferimento è quindi la presenza di un impianto di condizionamento, termoventilazione o ventilazione all’interno di ambienti chiusi frequentati da persone.
Le categorie di strutture maggiormente interessate possono essere suddivise in quattro macro-settori.
1. Luoghi di lavoro e uffici
Tutte le aziende private e pubbliche dotate di sistemi di ventilazione o climatizzazione centralizzati, tra cui:
- Uffici pubblici e privati;
- Sedi aziendali e direzionali;
- Istituti bancari e assicurativi.
2. Strutture ricettive e della ristorazione (Horeca)
Ambienti caratterizzati da un elevato ricambio e affollamento di utenti:
- Hotel, alberghi e resort;
- Ristoranti, bar e fast-food;
- Strutture ricettive extralberghiere con impianti centralizzati.
3. Strutture sanitarie e socio-sanitarie
Ambienti a rischio biologico e infettivo elevato, nei quali la qualità dell’aria assume una particolare rilevanza:
- Ospedali e cliniche private;
- Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- Ambulatori e studi medici/odontoiatrici.
4. Edifici pubblici, scolastici e per lo spettacolo
Luoghi ad alta densità di occupazione o frequentati da soggetti vulnerabili:
- Scuole, asili e università;
- Teatri, cinema e auditorium;
- Centri commerciali, negozi e grandi magazzini;
- Palestre e centri sportivi al chiuso.
La platea interessata è quindi particolarmente ampia. Il punto determinante non è tuttavia l’appartenenza a una specifica categoria merceologica, ma la presenza di un impianto aeraulico che convoglia aria negli ambienti indoor.
Il punto centrale: valutare prima di intervenire
È probabilmente questo l’aspetto più importante della nuova disposizione.
La gestione igienica di un impianto aeraulico non può essere ridotta a una sanificazione eseguita automaticamente secondo una scadenza prestabilita.
Il nuovo quadro normativo pone al centro la valutazione del rischio.
Significa partire dallo stato effettivo dell’impianto, verificarne le condizioni igieniche e considerare le caratteristiche dell’edificio, dell’attività e delle persone che frequentano gli ambienti.
Solo dopo questa fase è possibile definire correttamente cosa fare e con quale periodicità.
In alcuni casi potrà essere necessario intervenire sull’impianto; in altri sarà sufficiente programmare controlli e attività manutentive. La frequenza e la tipologia degli interventi devono quindi essere coerenti con il livello di rischio individuato.
Prima conoscere, poi decidere come intervenire.
È una logica di manutenzione preventiva e predittiva che Cointec applica da tempo nella gestione dell’igiene aeraulica.

Ispezioni, valutazione e tracciabilità: cosa deve organizzare il titolare
La norma individua tre elementi che diventano centrali nella gestione dell’impianto.
Il primo è la conoscenza delle sue condizioni igieniche, attraverso ispezioni tecniche periodiche.
Il secondo è la valutazione del rischio igienico-sanitario, costruita sulle caratteristiche specifiche della struttura e dell’impianto.
Il terzo è la tracciabilità.
Controlli, ispezioni e attività di manutenzione devono essere documentati in modo da ricostruire nel tempo la gestione dell’impianto e le eventuali azioni intraprese.
Non si tratta quindi soltanto di “fare manutenzione”, ma di costruire un sistema di gestione ordinato e documentato.
Quali sono i documenti minimi da conservare
In caso di controlli da parte degli ispettori ATS, il titolare dell’attività deve poter dimostrare la tracciabilità delle procedure adottate per la prevenzione e la gestione del rischio dell’impianto aeraulico.
La documentazione assume quindi un ruolo centrale. In particolare, il fascicolo relativo all’impianto deve comprendere:
1. Relazione di Valutazione del Rischio Igienico-Sanitario
È il documento che analizza le caratteristiche specifiche dell’impianto e del contesto nel quale opera.
Deve comprendere:
- La descrizione tecnica dettagliata dell’impianto, con schemi, planimetrie, punti di presa d’aria e di emissione;
- L’analisi dei fattori di criticità, considerando la tipologia di attività svolta, il livello medio di affollamento e la destinazione d’uso dei locali;
- La stima del potenziale rischio microbiologico e particellare.
2. Registro degli Interventi e delle Manutenzioni
Rappresenta la memoria storica dell’impianto e permette di ricostruire nel tempo le attività effettuate.
Deve riportare:
- Le date e gli esiti delle ispezioni tecniche, visive e strumentali eseguite sulle condotte e sulle Unità di Trattamento Aria (UTA);
- I verbali e i certificati relativi agli interventi di pulizia, sanificazione o bonifica eventualmente effettuati;
- Le date di sostituzione o manutenzione dei filtri dell’aria;
- Gli interventi eseguiti sulle diverse componenti dell’impianto.
Il Registro deve essere costantemente aggiornato e disponibile in caso di verifica.
3. Rapporti di prova e analisi di laboratorio
Quando le verifiche sull’impianto prevedono campionamenti, devono essere conservati anche:
- I rapporti di prova microbiologici;
- I risultati dei campionamenti effettuati sulle superfici interne;
- Gli eventuali test sulla carica batterica o fungina dell’aria convogliata;
- La documentazione relativa ai laboratori che hanno effettuato le analisi.

4. Attestazioni di qualifica degli operatori
La documentazione deve permettere di verificare anche le competenze professionali di chi è intervenuto sull’impianto.
Devono quindi essere conservati i certificati e gli attestati di formazione specifica delle imprese esterne incaricate e del personale addetto alle attività di ispezione e manutenzione.
5. Integrazione nel DVR aziendale, quando applicabile
Nei contesti che rientrano nella disciplina della sicurezza sul lavoro, la documentazione relativa al rischio igienico-sanitario dell’impianto aeraulico deve essere coordinata con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale, nel quadro degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
A chi affidare ispezioni e interventi: i requisiti da verificare
Un altro elemento da non trascurare riguarda le caratteristiche dell’impresa e dei professionisti ai quali vengono affidate le attività sull’impianto.
La qualità dell’intervento non dipende infatti soltanto dalle operazioni eseguite, ma anche dalla competenza di chi le realizza e dalla possibilità di documentarle correttamente.
Tra i requisiti indicati per le imprese specializzate rientrano:
Abilitazioni previste dal D.M. 37/2008
L’impresa deve essere formalmente abilitata a operare sugli impianti tecnologici. In particolare, la visura camerale deve riportare l’abilitazione prevista dal D.M. 37/2008, Lettera C, relativa agli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione.
Qualifiche professionali del personale tecnico
Per le attività specialistiche sugli impianti aeraulici assumono particolare rilevanza le competenze specifiche degli operatori.
Tra le qualifiche di settore figurano:
- ASCS – Air Systems Cleaning Specialist, per gli specialisti nella pulizia e sanificazione dei sistemi di distribuzione dell’aria;
- CVI – Certified Ventilation Inspector, per gli ispettori qualificati nella valutazione video-ispettiva e tecnica degli impianti;
- Operatore/Responsabile dell’Igiene, categorie A e B, secondo le qualifiche previste dalle Linee Guida per la manutenzione predittiva degli impianti di climatizzazione.
Gli standard operativi e formativi di riferimento comprendono quelli sviluppati da AIISA – Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici e NADCA – National Air Duct Cleaners Association.
Certificazioni aziendali
Tra le certificazioni organizzative di riferimento rientra la ISO 9001, con campo di applicazione specifico relativo alle attività di ispezione, pulizia e sanificazione di impianti aeraulici e UTA.
Prodotti utilizzati
Quando vengono effettuati interventi di bonifica o sanificazione, detergenti e disinfettanti devono essere adeguatamente identificati e accompagnati dalla relativa documentazione.
In particolare, i prodotti destinati alla disinfezione devono essere registrati presso il Ministero della Salute come Presidi Medico Chirurgici (PMC) o autorizzati come Biocidi, con le relative schede tecniche e di sicurezza.
Cosa deve rilasciare l’azienda al termine dei lavori
La tracciabilità non termina con l’esecuzione dell’intervento.
Al termine delle attività, l’azienda specializzata deve fornire la documentazione tecnica utile a registrare quanto eseguito e i relativi risultati.
Il fascicolo può comprendere:
- Il report fotografico e video dello stato interno delle condotte, con documentazione prima e dopo l’intervento;
- Il certificato relativo all’idoneità igienico-sanitaria dell’impianto e alla corretta esecuzione della bonifica;
- Gli esiti degli eventuali campionamenti microbiologici effettuati da laboratori accreditati;
- I verbali tecnici degli interventi eseguiti;
- Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati.
Questi elementi confluiscono nella storia documentale dell’impianto e permettono al titolare di mantenere aggiornata la tracciabilità delle attività.
Cosa succede in caso di mancato rispetto degli obblighi
La gestione documentale e tecnica assume particolare importanza anche in caso di controlli.
Nei luoghi di lavoro, la mancata valutazione del rischio biologico/ambientale e la mancata manutenzione degli impianti di aerazione possono intersecare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Il quadro riportato nella documentazione di riferimento prevede:
- Arresto da 3 a 6 mesi per il Datore di Lavoro;
- Oppure ammenda pecuniaria da 3.071 a 7.862 euro.
Sul versante sanitario regionale, l’inosservanza delle disposizioni può inoltre comportare sanzioni amministrative pecuniarie, variabili in funzione della gravità della violazione e della tipologia di struttura, indicate generalmente in un intervallo compreso tra 1.000 e 6.000 euro.
Accanto all’aspetto sanzionatorio possono essere adottati provvedimenti finalizzati al ripristino delle condizioni richieste.
Tra questi:
- Verbale di prescrizione, con indicazione di un termine entro il quale produrre la documentazione mancante ed effettuare le verifiche o gli interventi richiesti;
- Nei casi più gravi, sospensione cautelativa dell’attività o interdizione dell’utilizzo dell’impianto fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla produzione della documentazione necessaria.
Il punto, tuttavia, non è attendere un controllo per verificare la propria situazione. Una gestione strutturata consente di conoscere preventivamente lo stato dell’impianto e di intervenire sulle eventuali criticità in modo programmato.
Dalla fotografia dell’impianto a un piano di controllo

Come si traduce tutto questo operativamente?
Il primo passo è conoscere l’impianto.
Sopralluoghi tecnici, ispezioni delle Unità di Trattamento Aria e delle reti aerauliche, videoispezioni e, quando necessari, campionamenti microbiologici e particellari consentono di raccogliere dati sul suo effettivo stato igienico.
Da questa fotografia iniziale è possibile sviluppare una valutazione del rischio igienico-sanitario e definire un piano di sorveglianza proporzionato alle caratteristiche della struttura.
Il risultato non dovrebbe essere una sequenza indistinta di interventi, ma un percorso:
- Verifica dello stato dell’impianto;
- Valutazione del rischio;
- Definizione delle priorità;
- Pianificazione dei controlli;
- Monitoraggio nel tempo;
- Intervento, quando le condizioni rilevate lo richiedono.
È anche il principio alla base di strumenti di gestione e tracciabilità come Airlog, pensati per conservare nel tempo la storia dell’impianto e delle attività effettuate.
Cosa fare oggi
L’entrata in vigore della L.R. 17/2026 non dovrebbe essere letta come un invito a programmare indiscriminatamente interventi di sanificazione.
Per chi gestisce un edificio o un’attività, il punto di partenza è molto più concreto: sapere in quali condizioni si trovano i propri impianti e verificare come ne viene attualmente gestito e documentato il rischio igienico-sanitario.
Da qui è possibile individuare eventuali criticità, verificare la completezza della documentazione, accertarsi delle qualifiche dei soggetti incaricati e costruire un piano di controllo coerente con le caratteristiche reali dell’impianto.
Cointec opera da quasi trent’anni nel settore dell’igiene aeraulica e affianca aziende, strutture e gestori nelle attività di verifica, valutazione, prevenzione e monitoraggio.
Il nuovo quadro normativo lombardo rafforza un principio che guida da tempo il nostro approccio: la corretta gestione di un impianto aeraulico non parte dalla sanificazione, ma dalla conoscenza.
Conoscere lo stato dell’impianto permette di valutare il rischio. Valutare il rischio permette di pianificare. E pianificare permette di intervenire, quando necessario, in modo consapevole, documentato e proporzionato.